Patronato INAS Svizzera
All’Inas puoi ricevere gratuitamente informazioni e assistenza qualificata su:
- Pensioni di vecchiaia/anzianità
- Pensioni di reversibilità/superstiti
- pensioni Far (pensionamento anticipato nell’edilizia)
- Controllo posizioni assicurative
- Riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi
- Indennità di disoccupazione
- Infortuni e malattie professionali
- Prestazioni socio-assistenziali
- Compilazione dei modelli reddituali (Red)
- Informazioni sul sistema sanitario
- Cittadinanza italiana/ricerca documentazione in Italia
- Riconoscimento dei titoli di studio
- Informazioni in campo fiscale
- Rientro in patria e legislazioni regionali
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Pensioni di Vecchiaia / Anzianità
Età di pensionamento
L’età di pensionamento in SVIZZERA è fissata come di seguito:
Uomini: 65 anni
Donne: 64 anni
Rendita per coniugi: le due rendite individuali di vecchiaia sono limitate al 150 per cento della rendita massima, vale a dire a 3 555 franchi al mese.
La rendita ordinaria di vecchiaia può essere maggiorata per:
Rendita per figli: spetta a coloro che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento hanno ancora figli di età inferiore a 18 anni hanno.
Se i figli sono in formazione, questo diritto si estende fino a quando essi compiono 25 anni. La rendita per figli corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia. Se entrambi i genitori beneficiano di una rendita di vecchiaia, vi è diritto a due rendite per figli.
Complessivamente le due rendite non devono oltrepassare il 60 per cento della rendita di vecchiaia massima, vale a dire 1 422 franchi al mese, altrimenti vengono ridotte.
Età flessibile di pensionamento
La decima revisione dell’AVS ha introdotto la possibilità di riscuotere la rendita di vecchiaia in anticipo rispetto all’età di pensionamento prevista dalla legge, oppure di rinviarla.
La rendita può essere anticipata fino a due anni, mentre può essere rinviata fino ad un massimo di cinque anni.
L’anticipo della rendita comporta una riduzione permanente dell’importo mensile spettante, mentre il rinvio dà diritto ad un supplemento.
Rendita di Vecchiaia anticipata
La rendita di vecchiaia può essere anticipata, con richiesta scritta, da tre a quattro mesi prima del raggiungimento dell’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita.
In ogni caso, la richiesta può essere inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese in cui si è raggiunta l’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita.
La rendita anticipata prevede una riduzione per tutta la durata del pensionamento.
Donne
Età ordinaria di pensione : 64 anni
Anticipo di 1 anno (63 anni): riduzione del 6,8% della pensione
Anticipo di 2 anni (62 anni): riduzione del 13,6% della pensione
Uomini
Età ordinaria di pensione : 65 anni
Anticipo di 1 anno (64 anni): riduzione del 6,8% della pensione
Anticipo di 2 anni (63 anni): riduzione del 13,6% della pensione
Calcolo della rendita Svizzera
Le disposizioni per il calcolo delle rendite sono valide per tutti gli assicurati.
L’ammontare delle rendite è determinato:
- dagli anni di contribuzione,
- dalla media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa,
- dalla media degli accrediti per compiti educativi,
- dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.
Nota bene:
- Gli anni di contribuzione e la media dei redditi si ricavano dagli estratti conto e vengono conteggiati dal 1 gennaio seguente a quello di compimento del 20esimo anno di età, fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato.
- I redditi sono oggetto di rivalutazione attraverso il coefficiente corrispondente al primo anno di attività lavorativa, a partire dall’anno di compimento del 21 anno di età.
- I bonus per compiti educativi ed assistenziali vengono concessi agli assicurati che si sono dedicati alla cura dei figli fino al compimento dei 16 anni di età o all’assistenza di parenti bisognosi.
- Gli accrediti ammontano al triplo della rendita minima annua per ogni anno di diritto e, per le persone coniugate che hanno entrambe lavorato o dimorato in Svizzera, è diviso a metà durante gli anni civili di matrimonio.
- Per il calcolo della rendita di vecchiaia spettante alle persone coniugate, vedove o divorziate, i redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio sono divisi e computati per metà ad ogni coniuge.
- Le rendite AVS e AI versate ai cittadini italiani residenti in Italia devono essere pagate nel paese di residenza.
- In applicazione dell’art. 76 della legge finanziaria 1992, le rendite sono soggette all’imposizione fiscale del 5% prima di essere versate agli aventi diritto.
Pensioni di Invalidità
Pensioni di Reversibilità
Per informazioni sulla previdenza italiana visita il sito www.inas.it